Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 543 del 15 ottobre 2015, ha deciso che non viola la privacy la pubblicazione sul sito internet della Consob del provvedimento di radiazione dall'Albo di un promotore finanziario, completo dei dettagli sulle violazioni commesse. 

Infatti, secondo il Garante i risparmiatori devono essere pienamente informati dei comportamenti illeciti messi in atto dagli operatori del mercato. 

Il professionista con il ricorso lamentava che la delibera Consob non conteneva soltanto l'estratto con gli elementi essenziali (generalità, dispositivo, succinta indicazione dei fatti), ma riportava anche le informazioni a suo dire eccedenti le finalità di pubblicazione, come le motivazioni e la descrizione dettagliata dei comportamenti illeciti a lui contestati. Il ricorrente sottolineava anche come il libero accesso a tali informazioni danneggiasse gravemente la sua reputazione e ledesse la sua riservatezza.

Di diverso avviso il Garante per la privacy, che ha invece deciso che la pubblicazione on line della delibera Consob, nella sua versione integrale, risponde non solo alla necessità di dare notizia dell'adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma anche al dovere istituzionale di vigilare sugli operatori del mercato e informare compiutamente i risparmiatori degli illeciti che possono essere commessi.

Nel caso specifico, quindi, l'Autorità non ha rilevato alcuna violazione alla riservatezza dell'interessato, poiché tale diritto deve essere bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato riconosciuto dalla normativa di riferimento. 

In base alla stessa finalità, il Garante ha anche ritenuto corretto che i provvedimenti pubblicati sul sito web della Consob rimangano reperibili dai motori di ricerca per tre anni, così come previsto dal regolamento interno della stessa Consob. 

Nel respingere il ricorso, infine, il Garante ha spiegato che i dati personali diffusi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono classificabili come giudiziari, in quanto tutti esclusivamente riferibili ad un procedimento amministrativo, qual è appunto quello di radiazione.