La redazione del Piano Operativo di sicurezza non è rinviabile
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 3 del 21 marzo 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle tempistiche di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per imprese di nuova costituzione.
In particolare ha precisato che il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge, sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificarne “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo” (art. 92, co. 1, lett. b), d.l.vo n. 81/2008, obbligo sanzionato penalmente.
Il Ministero evidenzia che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis, del d.l.vo n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), e f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza“.
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