Il Ministero degli interni ha diramato una circolare con la quale sono state fornite le istruzioni operative per la regolarizzazione degli stranieri extracomunitari rimasti privi di occupazione per cause a loro non imputabili. In particolare i chiarimenti ministeriali trovano applicazione nell'ipotesi in cui il lavoratore extraUE per il quale è stata presentata la domanda di regolarizzazione, ha perso il posto di lavoro nel periodo intercorrente tra l'inoltro della domanda e la data di convocazione con il datore di lavoro presso lo sportello polifunzionale per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno. Queste situazioni, precisa la circolare ministeriale, saranno trattate a parte all'interno dello sportello polifunzionale e avranno una via preferenziale rispetto alle altre regolarizzazioni. In particolare le parti (ossia il nuovo datore di lavoro ed il lavoratore che ha perso l'occupazione) dovranno attenersi alla seguente procedura: il nuovo datore di lavoro, che intende assumere il lavoratore straniero in via di regolarizzazione, dovrà darne comunicazione scritta alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola dell'assicurata postale relativa all'istanza presentata a suo tempo dal vecchio datore di lavoro a favore del lavoratore stesso la pratica di regolarizzazione dovrà essere prioritariamente esaminata, richiedendone la trasmissione al Centro Servizi delle Poste italiane nel caso in cui non sia ancora pervenuta in Prefettura; in particolare dovrà essere accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per il suo accoglimento; accertata l'esistenza dei requisiti si dovrà procedere alla convocazione del nuovo datore di lavoro assieme al lavoratore straniero, affinché possa essere stipulato il nuovo contratto di soggiorno per lavoro e rilasciato il relativo permesso di soggiorno della durata di un anno, presso la postazione dedicata