La reperibilità può derogare il principio di consecutività del riposo giornaliero
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 29/05/2008 n.13, rispondendo ad un'istanza di interpello avanzata da Confindustria ha precisato che il principio di consecutività del riposo giornaliero di 11 ore previsto dall'art. 7 del DLgs 66/2003 può essere derogato se la contrattazione collettiva anche di secondo livello l'ha espressamente stabilito.
Più precisamente il Ministero giunge a questa conclusione partendo dal fatto che l'art.17 del DLgs 66/2003 prevede espressamente che gli artt. 7, 8, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale o accordi conclusi al secondo livello della contrattazione, purchè le deroghe prevedano periodi equivalenti di riposo compensativo o comunque una protezione appropriata.
Sul punto il Ministero del lavoro era già intervenuto con la circolare 8/2005 precisando che l'art. 7 nella parte che determina la misura e la consecutività del riposo giornaliero, può essere derogato ai sensi dell'art.17.
Confindustria con lo stesso interpello ha inoltre chiesto se vi sono aspetti differenti nel caso in cui il lavoratore abbia un contratto di telelavoro.
Quanto detto in via generale vale a maggior ragione nei confronti del telelavori sta dove il suo intervento, poiché avviene da remoto, comporta un disagio ulteriormente ridotto rispetto ai dipendenti che prestano la loro attività in azienda.
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