La responsabilità solidale nel nolo a caldo
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 2 del 27 gennaio 2012, ha chiarito che il regime di solidarietà tra appaltatore e subappaltatore di cui all’art. 35, comma 28, D.L. 223/2006 (L. 248/2006), per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, non trova applicazione per le tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate.
Ciò detto, il Ministero rileva, tuttavia, che, secondo un importante indirizzo giurisprudenziale, la fattispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell’impresa effettivamente operante (Trib. Bologna, 22.11.2009).
Per ciò che concerne la definizione di “nolo”, si precisa che la fattispecie è una figura contrattuale atipica diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinario e l’eventuale prestazione lavorativa di un operatore.
In mancanza di un’esplicita definizione legislativa, l’istituto del nolo viene inquadrato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’ambito della disciplina civilistica del contratto di locazione (artt. 1571 c.c. e ss.) e distinto nelle due tipologie del “nolo a freddo” e del “nolo a caldo”. La prima fattispecie contempla quale oggetto del contratto esclusivamente la locazione del macchinario; la seconda risulta, invece, caratterizzata dallo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all’utilizzo del macchinario, attività che si presenta, comunque, accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.
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