L'abrogazione del lavoro intermittente non ha effetto retroattivo
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con la circolare 14/01/2008 n.1, ha reso noto che le abrogazioni disposte dalla Legge Finanziaria 2008 in merito a lavoro intermittente, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e clausole flessibili ed elastiche nel contratto part time non hanno effetto retroattivo.
La precisazione nasce dall'esigenza di regolamentare, nel silenzio della legge, i periodi transitorio, ossia i contratti che sono sorti prima del 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della Finanziaria 2008) ed ancora in essere dopo tale data.
Secondo la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro i contratti stipulati prima dell'abrogazione ed ancora in corso di validità devono considerarsi produttivi di tutti gli effetti fino alla loro naturale scadenza, oppure per recesso unilaterale o infine sino a che le parti non dispongano diversamente di comune accordo.
Nel caso in esame infatti trova applicazione sia l'art. 11, c.1 delle Disposizioni sulla Legge in generale (c.d. Preleggi) secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo", sia l'orientamento giurisprudenziale attualmente dominante (Cass. 3340/2001, Cass. 1877/1995 e Cass. 15652/2004) in base al quale per effetto dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, l'illiceità del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione.
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