Il 31 gennaio 2005, presso l'Ascom Commercio di Udine, l'Unione regionale del Commercio turismo e servizi del Friuli Venezia Giulia e le parti sociali hanno siglato un accordo diretto a regolamentare in via transitoria (fino al 30/06/2006) il contratto di apprendistato professionalizzante in base alle disposizioni contenute nel CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004 sollecitando la Regione ad intervenire al più preso con una legge regionale. L'accordo in particolare ha previsto la costituzione a livello provinciale di Speciali commissioni paritetiche costituite in seno all'Ente bilaterale regionale del settore commercio del Friuli Venezia Giulia. E' interessante sottolineare che l'allegato all'accordo prevede anche la procedura che è necessario seguire per attivare l'apprendistato. In particolare stabilisce l'allegato è previsto che la Segreteria della Commissione una volta ricevuta la domanda per contratti di apprendistato proceda a protocollare le diverse pratiche, verificando contemporaneamente la regolarità contributiva delle aziende nei confronti dell'ente bilaterale competente a decorrere dal 1° gennaio 2005. Se la Segreteria verifica il mancato versamento dei contributi chiede all'azienda di regolarizzare la propria posizione; in mancanza viene restituita l'istanza all'azienda stessa. L'obbligo di versare i contributi all'ente bilaterale per poter accedere alla sperimentazione era già stato previsto come si ricorderà anche per la Lombardia dove l'URL del commercio, turismo e servizi nella circolare del 25 gennaio 2005 commentando il protocollo d'intesa del 10/01/2005 aveva previsto che potevano accedere alla sperimentazione soltanto le aziende che aveva versato correttamente la contribuzione all'ente bilaterale. E' il caso di ricordare come si fece già per la Lombardia che il Ministero del lavoro nella circolare 40/2004 ha solo previsto che le regioni possano prevedere nella procedura di avvio del contratto di apprendistato professionalizzante una preventiva richiesta di parere di conformità all'ente bilaterale di competenza, ma non l'obbligo di versare la contribuzione nel caso in cui si intenda accedere alla sperimentazione. Sul punto è necessario comunque attendere l'intervento ministeriale che chiarisca questo importante aspetto. In ogni caso si ritiene che l'azienda che non intende aderire all'ente bilaterale oppure che non ottiene il rilascio del parere di conformità come conseguenza al rifiuto di versare la contribuzione richiesta, possa continuare comunque a stipulare il contratto di apprendistato con la precedente disciplina con l'unico handicap dell'età del giovane che non può superare il 24 anni a differenza della nuova tipologia contrattuale che prevede un massimo di 29 anni.