La Giunta Regionale dell'Umbria ha deliberato di approvare lo schema di accordo siglato tra la regione e le parti sociali il 24 febbraio 2005 per la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante già regolamentato nei CCNL di qualsiasi settore che il Ministero del lavoro con la circolare 40/2004 aveva considerato privi di effetto in assenza di una normativa regionale che disciplinasse i profili formativi. Anche l'Umbria così come sopra ricordato per la Sicilia prevede che la sperimentazione dell'apprendistato possa avere avvio previa costituzione del gruppo tecnico. Il regime transitorio sarà in vigore fino all'emanazione della disciplina definitiva che dovrà avvenire con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Oltre tale data i rapporti di apprendistato istituti in base agli accordi relativi al regime transitorio perderanno efficacia e resteranno in vigore soltanto per i contratti siglati anteriormente a tale data. Un primo schema di accordo e le linee guida sono già state delineate dalla Giunta regionale con la delibera 157 del 4/02/2005 e portate in concertazione nella commissione tripartita nelle sedute del 7 e 11 febbraio 2005. In quest'ultima seduta è stato espresso dall'organo collegiale parere favorevole alla bozza di accordo che da il via al regime transitorio dell'apprendistato professionalizzante. Nell'accordo sono stati innanzi tutto ripartiti i compiti tra la regione e la contrattazione collettiva. Più precisamente spetta a quest'ultima individuare la durata del contratto, le modalità di erogazione e l'articolazione della formazione sia esterna che interna all'azienda. Inoltre la regione ha anche ribadito nelle considerazioni iniziali dell'accordo che la disciplina transitoria e sperimentale non esaurisce il compito che il Dlgs 276/2003 ha assegnato alle regioni e alle parti sociali di adottare un definitivo provvedimento legislativo regionale in materia. Viene anche previsto nell'accordo, che si ricorda dovrà avere come allegato il CCNL del settore di competenza, che il piano formativo individuare deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi stabiliti dalla regione tenendo conto delle competenze possedute dall'apprendista descritte dal bilancio delle competenze realizzato dai Centri per l'impiego o dalle agenzie che saranno accreditate a livello regionale e conseguentemente convenzionate con i Centri stessi.