Le parti, Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl, Uil, si sono incontrate, in data 30 novembre 2012, per dare attuazione al modello del fondo di solidarietà bilaterale “alternativo” di cui all’art. 3, comma 14, della L. 92/2012, che riguarderà tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell’Artigianato, fatta esclusione delle imprese a cui si applicano le normative in materia di integrazione salariale. Allo scopo, le parti proseguiranno il confronto per la definizione di un accordo nazionale di carattere interconfederale che consenta, in considerazione delle particolari esigenze del settore e del consolidato sistema bilaterale esistente, di adeguare le fonti istitutive del sistema medesimo, il modello prestazionale ed il funzionamento, come previsto dalla legge.
Si rammenta che l’art. 3 della L. 92/2012, allo scopo di ampliare i trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, ha previsto l’obbligo di costituire fondi di solidarietà bilaterali presso l’Inps ovvero, per i settori, quali quello dell’artigianato, nei quali la bilateralità sia già sviluppata, la possibilità di adeguare le fonti istitutive, le prestazioni ed il funzionamento del sistema esistente.