L'autovettura al dipendente gratuita è fringe benefit
A cura della redazione
Il datore di lavoro che vende senza corrispettivo del prezzo al dipendente un'autovettura anche per uso personale deve includere il suo controvalore nel TFR, trattandosi di fringe benefit (Cass. 25/11/2004 n.22264).
Infatti precisa la Suprema Corte, richiamando la sua costante giurisprudenza, il concetto di retribuzione recepito dall'art.2120 c.c. ai fini del calcolo di fine rapporto è ispirato al criterio dell'omnicomprensività, nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorchè collaterale e collegato al rapporto di lavoro.
Infine precisa la Corte di Cassazione i costi dell'assicurazione e della tassa di proprietà che l'azienda ha sostenuto nel fornire l'autovettura al dipendente vanno tenuti anch'essi in considerazione ai fini della valutazione dell'utilità complessiva ricevuta dal dipendente attraverso l'acquisto di auto nuove (anzichè riscattarla) senza mai pagare alcun prezzo.