Il Ministero del lavoro e quello delle finanze hanno emanato il decreto 18/12/2009 n. 49281 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che attuando l'art. 1, c.1, della L. 102/2009 consente ai datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro di poter utilizzare i lavoratori sospesi percettori di trattamenti a sostegno del reddito in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale che possono includere attività produttiva di beni o servizi purchè connessa all'apprendimento.
I lavoratori che possono essere avviati alla predetta formazione sono quelli in CIGO, in CIGS, fruitori dei contratti di solidarietà, in CIG in deroga oppure beneficiari dell'indennità di disoccupazione ex art. 19, c.1 della L. 2/2009.
Prima di avviare il percorso formativo, il datore di lavoro deve sottoscrivere con le medesime parti sociali che hanno siglato l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali, un'intesa presso le DRL o presso le DPL nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto formativo o di riqualificazione.
Nel progetto deve essere dettagliatamente indicata la formazione che si vuole impartire al lavoratore, la sua durata e le modalità di svolgimento.
Al termine del percorso formativo il datore di lavoro dovrà comunicare alla DPL o alla DRL la sua realizzazione, l'elenco dei lavoratori formati e gli esiti dell'apprendimento.
Al lavoratore che partecipa alla formazione viene anche riconosciuto un incentivo pari alla differenza tra il trattamento a sostegno del reddito e la retribuzione originaria.
Ai fini del calcolo dell'importo assicurativo INAIL, per i lavoratori sospesi ad orario ridotto si continua ad applicare il tasso previsto dalla vigente normativa per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro, mentre per i lavoratori sospesi a zero ore il tasso di tariffa è pari al 5 per mille da applicarsi sul minimale di rendita.