Lavoratori in mobilità: anche se riassunti dalla stessa azienda, trascorso il termine di sei mesi, spettano i benefici contributivi
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la risposta 13 luglio 2006 ad interpello presentato dai consulenti del lavoro di Isernia, ha chiarito chel'azienda che ha messo in mobilità i lavoratori può riassumerli fruendo delle agevolazioni contributive previste dalla L. 223/91 dopo che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento.
L'ageviolazione, consistente nella riduzione della quota a carico del datore di lavoro delle aliquote contributive per 12 mesi (se riassunto a tempo determinato; altri 12 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza)per 18 mesi se assunto a tempo indeterminato.
Il Ministero ha chiarito che per godere di tali benefici il datore di lavoro deve attendere 6 mesi (DLgs 297/02), periodo in cui opera il diritto di precedenza del lavoratore licenziato, prima di riassumerlo. Tale principio deve essere applicato anche in caso di assunzione effettuata da aziende che hanno l'assetto proprietario sostanzialmente coincidente con l'azienda che ha licenziato il lavoratore (verifica da effettuarsi al momento del licenziamento).