La Confartigianato, con la nota prot. N. 470 del 28/04/2008, facendo seguito alla circolare INAIL 21/03/2008 n.2947, ricorda alle proprie aziende associate che in caso di invio dei lavoratori in trasferta o missione deve esserne data comunicazione all'Istituto assicuratore.
L'obbligo trova la sua fonte normativa sia nelle modalità di applicazione delle tariffe di cui al DM 12/12/2000 sia nel DPR 1124/65.
Le ragioni per cui viene richiesta la suddetta comunicazione devono essere ricercate in una più puntuale valutazione dei rischi ai fini classificativi, oltre che ai fini dell'anamnesi del lavoratore (malattie professionali).
Secondo Confartigianato, il lavoro effettuato in trasferta sia nazionale che internazionale potrebbe infatti esporre i lavoratori a rischi d'infortunio diversi per qualità e per intensità, rispetto al luogo in cui abitualmente operano, nonché a situazioni ambientali capaci di generare specifiche malattie ordinarie e professionali.
In attesa che l'INAIL provveda a definire un apposito modello, la comunicazione della trasferta deve avvenire su carta intestata dell'azienda, sottoscritta dal datore di lavoro e deve contenere i dati relativi all'azienda (compreso codice ditta e numero PAT), i dati del lavoratore/collaboratore (compresa la retribuzione/compenso), il luogo e la data della trasferta ed il contenuto della prestazione lavorativa.