Lavoratori occupati in due o più Stati UE
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 10/07/2009 n.90, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione applicabile nel caso in cui la prestazione lavorativa autonoma o subordinata venga svolta in due o più Stati membri della UE.
In via generale il lavoratore dipendente o autonomo che normalmente svolge la propria attività in due o più Stati membri e risiede in uno di essi è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di residenza.
Invece se il lavoratore dipendente svolge la sua attività presso un unico datore di lavoro normalmente in due o più stati membri e risiede in un altro Paese UE è assoggettato solo alla legislazione dello Stato in cui l'azienda ha la sede o il domicilio.
Si applicherà invece la legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri.
La situazione è diversa se l'attività svolta ha natura autonoma. In questo caso se l'attività viene svolta in due o più Stati membri e la residenza è in un altro Stato membro, il lavoratore è assoggettato alla legislazione del Paese UE in cui svolge la sua attività principale.
Poiché i regolamenti UE non hanno regolamentato il caso in cui il prestatore di lavoro è un soggetto iscritto alla gestione separata INPS, la circolare 90/2009 precisa che al fine di determinare la legislazione applicabile è necessario distinguere gli iscritti dal punto previdenziale come assimilati ai lavoratori autonomi e assimilati ai lavoratori dipendenti, a seconda della prestazione esercitata (ad esempio i soggetti titolari di un rapporto di dottorato di ricerca sono da assimilare ai dipendenti, mentre l'Amministratore o il Sindaco della società ai lavoratori autonomi).
Sulla base di questa distinzione sarà quindi possibile applicare la corretta regolamentazione.
Infine precisazioni vengono fornite anche in merito ai lavoratori distaccati all'estero. Se è prevedibile la continuazione del distacco all'estero di un lavoratore dipendente o autonomo per un ulteriore periodo non superiore ad un anno e qualora per tale periodo si intenda continuare ad assoggettare il lavoratore alla legislazione italiana, occorre che il datore di lavoro per il proprio dipendente oppure il lavoratore autonomo chiedano all'autorità competente estera la continuazione dell'assoggettamento alla legislazione italiana, compilando la prima parte del formulario E102. In questo modo rimane fermo l'esonero dall'obbligo assicurativo nello stato in cui il lavoratore svolge la propria attività.
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