Le aziende che hanno utilizzato nel corso del 2017 lavoratori forniti dalle agenzie di somministrazione, sono tenute a comunicare entro il 31 gennaio 2018, alle RSU o RSA, se presenti, oppure alle associazioni sindacali territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero ed i motivi di stipula dei contratti di somministrazione, la durata e la qualifica dei lavoratori interinali, così come previsto dall’art.36, c.3, del D.Lgs. 81/2015.

La comunicazione può essere effettuata, con consegna a mano, con raccomandata a/r oppure PEC, oltre che dall’impresa che ha utilizzato i lavoratori somministrati anche dall’associazione datoriale alla quale questa aderisce o ha conferito mandato; mentre rimangono esclusi gli altri intermediari abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro di cui alla Legge 12/1979.

Sia il mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione sia l’irregolare adempimento, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250 (Min. lavoro nota prot. n. 12187/2012).

Infine si ricorda che il termine legale per effettuare la comunicazione è il 31 gennaio di ogni anno, anche se è lasciata alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare una data diversa. Resta in ogni caso fermo che l’adempimento è annuale.