Il Ministero del lavoro, con la nota del 4 ottobre 2013, ha precisato che i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale possono accedere all’ASpI anche se prima l’azienda non ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga. 

Come si ricorderà il 1° gennaio 2013, per effetto dell’art. 2 della Legge 92/2012 sono stati abrogati l’art. 19, c. 1, lett. a), b) e c) del DL 185/2008 (L. 2/2009) che disciplinavano l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati e il comma 1bis, che stabiliva che l’eventuale ricorso ai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga fosse in ogni caso subordinato al completo esaurimento dei periodi di tutela previsti dalle predette disposizioni.

La stessa Legge Fornero (art.3, c. 17) ha invece riconosciuto ai lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’indennità ASpI, purchè al trattamento a sostegno del reddito partecipino anche i Fondi bilaterali o i Fondi di solidarietà nella misura del 20%.

Però la Legge 92/2012 non ha più riproposto il contenuto della norma di cui al comma 1bis dell’art. 19 del DL 185/2008 che subordinava l’accesso ai trattamenti in deroga al completo esaurimento dei periodi coperti dalle indennità di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 19, c.1.

Ne consegue che i lavoratori sospesi possono fare ricorso all’ASpI anche dopo un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Infine, precisa il Ministero, il completo esaurimento dell’indennità ASpI riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l’accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

Al Ministero, ha fatto eco l’INPS con il messaggio 21/10/2013 n. 16857.