L'INPS, con il messaggio 23/10/2009 n.23991, fa seguito al precedente 23792/2009 con il quale era stato sottolineato che la domanda di disoccupazione ex art.19, c.1, L. 2/2009 presentata dal lavoratore sospeso e dagli apprendisti licenziati e/o sospesi, in assenza di intervento integrativo dell'Ente bilaterale, viene considerata come anticipazione della Cig in deroga, per precisare che l'azienda dovrà attivarsi per avviare la relativa procedura previo accordo sindacale presso la DRL che trasmetterà on line all'INPS l'autorizzazione.
Lo stesso vale anche per le eventuali domande già liquidate ai lavoratori come indennità di disoccupazione, seppur in assenza di integrazione dell'Ente Bilaterale. Anche in questo caso l'azienda dovrà attivarsi previo accordo sindacale per richiedere alla DRL l'autorizzazione alla CIG in deroga.