Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 39 del 21 settembre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al legittimo demansionamento in ipotesi di rientro della lavoratrice madre in data antecedente al compimento di un anno di età del bambino e di contratti di solidarietà difensivi.
In riferimento al primo quesito, si ritiene lecito il patto di demansionamento, sottoscritto tra il datore e la lavoratrice madre rientrante in servizio in epoca antecedente al compimento di un anno di età del bambino; in questo caso, il contesto aziendale deve essere tale che, per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi, non sussistano alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire aliunde l’esercizio delle mansioni.
Non è invece lecito, finché dura il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, che dalla soluzione innanzi prospettata consegua anche la decurtazione della retribuzione, in quanto tale soluzione appare in contrasto con la finalità della norma, che, comunque, preclude il recesso datoriale anche nelle ipotesi di soppressione del posto di lavoro (a meno che non si verifichi la cessazione dell’attività dell’azienda).
Riguardo al secondo quesito, si precisa che, nell’ipotesi in cui un’azienda dovesse adottare, come extrema ratio, il provvedimento di licenziamento nei confronti di alcuni lavoratori in solidarietà per soppressione della funzione, ciò può comportare il venir meno dell’erogazione dei benefici di cui all’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, considerando che non sussisterebbero più le condizioni in forza delle quali è stata avviata la procedura per la stipulazione dei contratti di solidarietà stessi.
Inoltre, qualora il datore proponga un demansionamento ai lavoratori occupati con contratti di solidarietà nell’ambito di reparti soppressi, dovrà, in ogni caso, predisporre un nuovo piano di risanamento e procedere alla successiva stipulazione di un nuovo accordo sindacale per la solidarietà.