Il Ministero del lavoro, con la nota 25/10/2007 n.prot. 13698, facendo seguito alla circolare 11/07/2007 n.18, ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai lavori c.d. extra nel settore del turismo e pubblici esercizi di durata non superiore a 3 giorni ex art. 10, c.3, DLgs 368/2001.

In particolare il Ministero ha confermato la risposta data all'interpello con la circolare 18/2007 secondo cui i lavori extra possono essere instaurati in deroga all'obbligo di effettuare la comunicazione al Centro per l'impiego il giorno precedente l'assunzione. L'instaurazione del rapporto per l'esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a 3 giorni può essere comunicata al Centro per l'impiego con il mod. C/ASS entro 5 giorni dall'assunzione.

E questo perchè è lo stesso Dlgs 368/2001 a stabilirlo espressamente. Non è possibile applicare per via interpetativa estensiva detta norma agli altri adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro.

Ne consegue che la registrazione sul libro matricola, la denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL e la consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore dovranno essere effettuati sin dal primo giorno di instaurazione del rapporto.