Confindustria, con la circolare 11/05/2011, riepilogando le istruzioni operative dettate dal DLgs 67/2011 in merito all’accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori addetti ai lavori qualificati come usuranti, ha evidenziato che la logica del legislatore è quella di restringere il più possibile il numero degli aventi diritto, e ciò vale prima di tutto per i soggetti individuati ricorrendo al criterio di selezione che fa riferimento alle voci INAIL.
Più precisamente, la disposizione non intende far riferimento astratto alle attività lavorative svolte dalle aziende classificate nelle voci INAIL richiamate, ma soltanto a quelle che, svolte alle dipendenze di quelle aziende, sono retribuite nella forma del cottimo obbligatorio e con le modalità procedurali indicate dalla norma.
In merito invece alle attività di trasporto pubblico, restano escluse dal beneficio pensionistico quelle lavorazioni diverse che, seppur faticose, non rientrano nelal definizione di legge. Ci si riferisce più precisamente agli autisti di mezzi rotabili di superficie che, seppur previsti nell’all. A del DLgs 374/1993, non sono contemplati dall’art.2 del DM 4/05/1999 richiamato dalla legge che ha delegato al Governo l’adozione del provvedimento in esame.
Confindustria si sofferma anche sui requisiti oggettivi ed in particolare sul fatto che ai fini del perfezionamento del periodo di svolgimento di attività usuranti, vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa, come i periodi di CIG e di mobilità. Secondo Confindustria i periodi utili potevano anche essere quelli coperti parzialmente da contribuzione figurativa. Ma questa interpretazione non è stata accolta dal legislatore.
Infine l’incumulabilità dei benefici dovrebbe riguardare anche le categorie di lavoratori del settore privato cui si applicano speciali regimi di anticipo rispetto all’ordinaria età del pensionamento.