L’INPS, con il messaggio 29/01/2016 n.386, ha fornito le istruzioni operative per accedere al trattamento pensionistico per i lavoratori occupati nelle attività c.d. usuranti che maturano i requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.

I lavoratori addetti alla linea catena e i lavoratori notturni che prestano la loro attività per l’interno anno, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

I lavoratori notturni, occupati in turni per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.

Invece i lavoratori notturni, occupati in turni per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

L’INPS ricorda che anche ai lavoratori occupati in attività usuranti continuano ad applicarsi le c.d. finestre mobili di cui al DL 78/2010 (L. 122/2010): trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti; trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

La domanda per ottenere il trattamento pensionistico deve essere presentata entro il 1° marzo 2016 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. 

Se la domanda viene presentata oltre tale data il trattamento pensionistico viene differito di: un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.