L’Inail, con il comunicato del 15 novembre 2010 sul proprio sito internet, ha precisato che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell'inizio della prestazione può ricomprendere l'intero arco temporale nel quale s'intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni.
L’Istituto, in seguito alle osservazioni fatte pervenire in merito da molti rappresentanti del mondo produttivo, ha ritenuto, in tal modo, di eliminare il limite già previsto con le note nn. 7969/2010 e 8181/2010.