L'INAIL, con la circolare 04/11/2008 n.8401, in merito all'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 22 del DL 112/2008 (in Legge 133/2008), ha ricordato che se il committente acquista i voucher seguendo la procedura telematica, nel momento in cui inoltra la richiesta all'INPS, assolve contestualmente alle comunicazioni all'INAIL, quali il luogo e il periodo della prestazione, i dati anagrafici del committente e del prestatore, e i codici fiscali.
Eventuali variazioni che dovessero intervenire durante il periodo di lavoro devono essere comunicate all'INAIL attraverso il contact center al numero 803.164 oppure via fax al n. 800.657.657.
Invece se il committente intende seguire la procedura cartacea, prima di dare inizio all'attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, deve comunicare all'INAIL i propri dati anagrafici e i codici fiscali, l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo dove si svolgerà la prestazione, le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, sempre tramite contact center oppure via fax.
L'INAIL ricorda che il modello DNA per il lavoro occasionale accessorio può essere reperito anche sul proprio sito internet nella sezione datori di lavoro.