Lavoro accessorio nell'ambito delle scuole materne private
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 40 del 5 novembre 2010, fa reso noto che le scuole materne possono supplire alle assenze del personale ricorrendo al lavoro accessorio occasionale.
Il Ministero sottolinea che in tutti i settori è possibile avviare rapporti di lavoro accessorio di tipo occasionale con alcune ben definite categorie di soggetti:
- studenti di età inferiore a 25 anni, compatibilmente con gli impegni scolastici se frequentano la scuola superiore, in qualsiasi periodo dell’anno se universitari;
- pensionati;
- percettori di misure a sostegno del reddito;
- lavoratori a tempo parziale.
Nell’ambito di tali categorie e nel rispetto dei limiti reddituali (massimo 5.000 euro annui), pertanto nulla vieta di utilizzare il lavoro accessorio di tipo occasionale per la sostituzione temporanea di personale insegnante, purché con soggetti in possesso dei titoli abilitanti.
Per i percettori di prestazioni a sostegno dl reddito vale il minor tetto di 3.000 euro. Il limite reddituale è stato oggetto anche della nota n. 6464/2010 (cfr. Il valore del voucher non è legato ad un'ora di lavoro) con cui l’Inail ha sottolineato come il valore nominale del buono (10 euro) non sia collegato ad alcun parametro temporale. Sono le parti interessate a stabilire la corrispondenza fra prestazione richiesta e corrispettivo erogato.