Lavoro accessorio: nelle more della nuova procedura, la comunicazione di inizio prestazione va fatta ancora all'INPS
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 25/06/2015 n. 3337, ha precisato che in via transitoria, la comunicazione di inizio prestazione di lavoro accessorio deve essere effettuata dal committente ancora all’INPS secondo le attuali procedure, in attesa che venga attuata la disposizione contenuta nel DLgs 81/2015 di revisione delle tipologie contrattuali che ha previsto che l’obbligo debba essere adempiuto nei confronti della DTL.
Infatti secondo la nuova disposizione normativa contenuta nell’art. 49 del DLgs attuativo della Legge delega 183/2014 i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, in modalità telematica, compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, oltre al luogo di svolgimento della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 30 giorni successivi.
Poiché ad oggi la nuova procedura telematica non è ancora attiva, il Ministero autorizza i committenti ad effettuare le comunicazioni secondo l’attuale sistema.
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