Lavoro domestico: dal 1° aprile 2011 tutte le comunicazioni per via telematica
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 11/03/2011 n.49, facendo seguito alla circolare 169/2010 con la quale è stato anticipato che dal 2011, seppur gradualmente, tutte le comunicazioni con l’Istituto previdenziale devono avvenire attraverso l’utilizzo esclusivo del canale telematico, ha precisato che le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro domestico potranno continuare ad essere effettuate con i moduli cartacei fino al 31 marzo p.v.
A decorrere dal 1° aprile 2011 gli utenti per l’assunzione, la trasformazione, la proroga e la cessazione del lavoro domestico dovranno esclusivamente avvalersi di uno dei seguenti canali: Web, Contact Center e Intermediari dell’Istituto previdenziale.
La circolare ricorda che i termini di presentazione sono:
- per la comunicazione di assunzione, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro;
- per la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione, entro 5 giorni dall’evento.
E’ importante osservare i suddetti termini perché per l’omessa o ritardata presentazione della comunicazione sono previste sanzioni amministrative, comminate dall’ Ispettorato del Lavoro, da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore interessato.
Per chi si avvale della procedura informatica l’INPS ricorda che non vengono accettate le comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo il caso di invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro. Inoltre tra parenti o affini entro il terzo grado il rapporto di lavoro è soggetto all’onere della prova non dovuto nel caso in cui al datore di lavoro, parente o affine, sia stato riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento già citata.
E’ possibile annullare la denuncia di assunzione purchè ciò avvenga entro 5 giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro; superato detto termine, dovrà essere comunicata la cessazione del rapporto di lavoro.
La procedura telematica consente anche l’inoltro delle variazioni che sono strettamente oggetto di obbligo di comunicazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e interessano:
- la proroga del termine del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato nella dichiarazione di iscrizione;
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- la cessazione del rapporto di lavoro.
In ogni caso la circolare sottolinea che il datore di lavoro deve comunicare anche le variazioni di orario di lavoro e/o di retribuzione, che saranno stabilmente acquisite in relazione al rapporto di lavoro dichiarato, fino a nuova comunicazione in merito.
Per quanto riguarda le variazioni del codice fiscale del datore di lavoro e/o del lavoratore conseguenti la modifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate e le variazioni dello stato di parentela/affinità, coniugio e di invalidità, l’INPS precisa che possono essere comunicate solo tramite il Contact Center che provvederà alla trasmissione della comunicazione, con la procedura del Quesito di Back Office, direttamente alla sede competente per territorio in base alla residenza del soggetto interessato, per i successivi adempimenti.
Si fa presente infine che anche per i contributi da lavoro domestico l’INPS renderà disponibile l’attivazione del sistema di pagamento attraverso il servizio di addebito diretto sul conto corrente bancario tramite RID, già utilizzato per riscatti, ricongiunzioni, rendite vitalizie e contributi volontari.
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