L'INPS, con messaggio n. 10365 del 7 maggio 2009, ha concesso un termine più ampio per il pagamento dei contributi di lavoro domestico in caso di denunce pervenute tardivamente dall'INPS.
È possibile, infatti, che i datori di lavoro domestico, pur avendo assolto nei termini previsti all'obbligo di presentazione della denuncia di assunzione, si trovino a dover pagare più trimestri pregressi entro 30 giorni dalla ricezione dei bollettini a causa dell'acquisizione ritardata delle denunce da parte dell'INPS. Lo stesso può avvenire nei casi di rapporto di lavoro domestico sospesi in attesa di accertamenti, definiti con esito favorevole dopo parecchio tempo dalla data di assunzione.
In questi casi, su richiesta del datore, l'INPS consente di spostare il termine di pagamento dei trimestri pregressi fino ad un massimo di 12 mesi dalla data di primo versamento rilevabile nell'archivio lavoro domestico. Questo è possibile, previo accertamento che la comunicazione di assunzione sia stata presentata entro il termine di legge, laddove il ritardo nell'invio dei bollettini comporti un arretrato di almeno 1 trimestre di importo superiore a 300,00 euro oltre al trimestre corrente.