Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 9 del 25 marzo 2014, ha precisato che il rapporto di lavoro di natura intermittente può essere instaurato anche nei confronti dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri, a prescindere dai requisiti anagrafici ed oggettivi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 276/2003.
Le figure suddette, infatti, possono essere assimilate alla categoria degli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, indicata al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal DM 23.10.2004 del Ministero del Lavoro.