Lavoro intermittente e diritto all'indennità di disoccupazione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 3/10/2008 n.48, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che l'indennità di disoccupazione deve essere riconosciuta al lavoratore con contratto intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e senza la conseguente corresponsione dell'indennità di disponibilità.
Discorso diverso invece nel caso in cui il contratto preveda l'obbligo di risposta alla chiamata. Infatti, come già precisato con l'interpello 3147/2005, in questa ipotesi deve ritenersi esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività percependo la relativa indennità di chiamata. Quanto detto trova la sua fonte normativa nell'art. 38 del DLgs 276/2003 che prevede che, durante i periodi di non lavoro ed in attesa della chiamata, il lavoratore non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo salvo l'indennità di disponibilità.
Il Ministero inoltre ha ricordato (circ. INPS 41/2006) che considerato che il lavoratore con contratto di lavoro intermittente è a disposizione del datore di lavoro, il quale può usufruire della sua prestazione lavorativa, si deduce che i lavoratori intermittenti possono accedere alle prestazioni di disoccupazione alla stessa stregua dei lavoratori somministrati. Gli stessi principi del lavoro somministrato valgono per l'indennità di disponibilità. L'indennità di disoccupazione, quindi, potrà essere riconosciuta soltanto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.
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