Il Ministero del Lavoro, con la nota del 21 settembre 2011 n. 1045, risponde all’interpello 38/2011 specificando che è possibile utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente riferito ad operatori socio sanitari impiegati presso strutture o aziende ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi.
Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione richiamando il D.M. 23 ottobre 2004, il quale facendo riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, ha individuato ulteriori ipotesi in cui è possibile stipulare un contratto di natura intermittente tra cui le prestazioni svolte dal personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche.
Secondo la nota ministeriale è possibile l’utilizzo del lavoro intermittente come tipologia contrattuale  anche nel caso avanzato dal Consiglio Nazionale Forense, in quanto l’elemento rilevante ai fini delle ipotesi oggettive non è la qualificazione del datore di lavoro, ma l’effettivo svolgimento delle prestazioni all’interno delle strutture sanitarie espressamente indicate.