Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 9630 del 23 maggio 2012, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine (31.5.2012) per la comunicazione dell'esecuzione di lavoro notturno, prevista dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 67/2011, ha fornito alcune precisazioni.
In particolare:
1) in riferimento al lavoro notturno a turni, se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
2) in riferimento al semplice lavoro notturno (come definito ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.
In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.