Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 17879 del 30 agosto 2010, ha precisato che, nell’ipotesi di un lavoratore a part time che svolga la sua  prestazione su tre giorni lavorativi, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite, si deve tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell’orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.
I giorni della settimana in cui il lavoratore non lavora determinano una sospensione del rapporto, limitatamente a quel periodo, e non possono essere considerati a nessun fine nel calcolo dell’orario di lavoro.
Ne consegue che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere, quindi, proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a full time.