Lavoro occasionale: per gli agricoli il compenso minimo tiene conto anche del terzo elemento retributivo
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 12/07/2017 n.2887, facendo seguito alla circolare 107/2017 che fornisce istruzioni in merito al ricorso al lavoro occasionale, precisa che il compenso minimo per i lavoratori nel settore agricolo è dato prendendo a riferimento i minimi salariali mensili per gli operai agricoli fissati dal CCNL a cui si aggiunge il c.d. terzo elemento retributivo.
Pertanto, tenendo conto della ripartizione nelle tre aree professionali individuate dalla circolare 107/2017, la misura del compenso minimo orario è rispettivamente pari a euro 9,65 per la prima area, euro 8,80 per la seconda e euro 6,65 per la terza.
Poiché la misura minima giornaliera del compenso non può essere inferiore a 4 ore, il datore di lavoro dovrà corrispondere almeno: euro 38,60 per la prima area, euro 35,20 per la seconda e euro 26,24 per la terza.
L’INPS interviene anche sui criteri di computo dei lavoratori occupati al fine di verificare il rispetto del limite dei 5 lavoratori a tempo indeterminato che legittima il ricorso al lavoro occasionale. In particolare:
- Gli apprendisti non vanno computati;
- I contratti part time vanno computati mensilmente tenendo conto della durata contrattuale della prestazione lavorativa. Il risultato va arrotondato per eccesso se il valore del primo decimale supera 0,5 ovvero per difetto in caso contrario.
- La media occupazionale semestrale (dall’ottavo al terzo mese precedente la data di svolgimento della prestazione) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54 –bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
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