L’INPS, con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, facendo seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 all’art.54-bis della DL 50/2017, ha ricordato che per tutti gli utilizzatori del Libretto di famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato elevato a 10 mila euro l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori.

Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Inoltre l’altra novità è che è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

È stato, inoltre, parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori (10 dipendenti in luogo degli 8 previsti esclusivamente per tali aziende) e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, diversamente da quanto previsto in precedenza.

Il legislatore ha altresì precisato che i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.

L’INPS coglie l’occasione per ricordare che per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le prestazioni rese dagli steward, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.

Infine, è previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura. Ne consegue che le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

In ogni caso il legislatore per il biennio 2023-2024, consente alle imprese agricole di ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria. Sul punto verrà emanata un’apposita circolare.