Lavoro Sommerso, i chiarimenti del Ministero sulla maxisanzione
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 38 del 12 novembre 2010, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla applicazione della maxisanzione per il lavoro sommerso, come novellata dall’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro), al fine di garantire l’uniformità di comportamento degli organi ispettivi.
In particolare, il Ministero definisce il campo di applicazione, individuando la natura della sanzione, che viene descritta come “misura sanzionatoria aggiuntiva” che va a sommarsi e si aggiunge a tutte le altre sanzioni previste nelle ipotesi di irregolare instaurazione del rapporto di lavoro, individuando il presupposto per la identificazione del lavoro sommerso nell’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Da qui la considerazione per cui in caso di applicazione della maxisanzione deve ritenersi “assorbita” la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, per la violazione dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, come convertito dalla L. n. 608/1996, da ultimo sostituito dall’articolo unico, comma 1180, della L. n. 296/2006.
La sanzione per la omessa o tardiva comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, resterà comunque applicabile in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione la maxisanzione.
La Circolare n. 38/2010 evidenzia con chiarezza la differenza che corre fra i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che continua a ricomprendere la generalità dei rapporti di lavoro, anche di tipo non subordinato, svolti senza alcuna regolarizzazione preventiva con documentazione certa e pubblica, stante la natura cautelare della sospensione, che necessariamente prescinde dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.
La Circolare n. 38/2010 segnala poi come oggetto della maxisanzione sia l’impiego di “lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” alle dipendenze di datori di lavoro privati o di enti pubblici economici. Nessuna maxisanzione, quindi, sarà consentita per i rapporti di lavoro “genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati” per i quali non sia stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva. La maxisanzione non è applicata se “dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione” (art. 3, comma 4, D.L. n. 12/2002 novellato). Il personale ispettivo, dunque, per l’impiego di lavoratori subordinati in assenza della preventiva comunicazione, potrà tener conto della sola documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi contributivi (DM10, EMENS, UNIEMENS), anche per gestioni previdenziali diverse dal Fondo lavoratori dipendenti, prima dell’intervento ispettivo, a nulla rilevando, in genere, l’esibizione di documentazione come il libro unico del lavoro, il contratto individuale di lavoro (rileva però per i lavoratori somministrati), la tessera personale di riconoscimento, la documentazione assicurativa e fiscale (rileva per i lavoratori occasionali autonomi).
Non vi è alcuna maxisanzione se si sono instaurati regolarmente, sul piano formale, rapporti di lavoro non subordinati che vengono fatti oggetto di differente qualificazione.
Non è soggetto alla maxisanzione neppure il datore di lavoro che, prima di qualsiasi intervento ispettivo o dell’avvio di una conciliazione monocratica, regolarizza spontaneamente e integralmente il rapporto di lavoro privo di preventiva comunicazione. In adesione alle previsioni contenute nell’art. 116, comma 8, lettera b), della L. n. 388/2000, non scatta la maxisanzione se, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga (giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto) il datore di lavoro, in assenza di verifiche o controlli, denuncia spontaneamente la situazione debitoria e versa gli importi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione (entro 30 giorni dalla denuncia), pagando la sanzione civile prevista, comunicando la data di effettiva instaurazione del rapporto. Non opera la maxisanzione (cfr. circolare n. 20 del 21 agosto 2008) nei casi di ferie o chiusura dei professionisti o degli altri soggetti abilitati cui il datore di lavoro si è affidato per le comunicazioni di assunzione, se provvede ad inviare la comunicazione preventiva con modello UniUrg a mezzo fax.
L’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, come modificato dall’art. 4 della legge n. 183/2010, prevede due distinte ipotesi di sanzione amministrativa:
- da €. 1.500 ad €. 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di €. 150 per ogni giorno di lavoro effettivo, in caso di lavoro totalmente “in nero”;
- da €. 1.000 ad €. 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di €. 30 per ogni giorno di lavoro irregolare (ipotesi attenuata), quando il datore di lavoro ha regolarizzato il rapporto successivamente all’instaurazione e solo in parte.
Gli importi indicati vengono considerati, sia nella parte fissa che nella maggiorazione, dalla Circolare n. 38/2010 come rientranti nello spettro di applicazione della procedura di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981), pertanto la sanzione concretamente irrogabile sarà, rispettivamente:
- € 3000 per lavoratore oltre a € 50 euro di maggiorazione giornaliera;
- € 2000 per lavoratore oltre a € 10 di maggiorazione giornaliera. Inoltre nei confronti di entrambe le fattispecie trova applicazione la procedura di diffida a regolarizzare ex art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 – tranne che per le ipotesi di lavoro irregolare degli extracomunitari senza permesso di soggiorno e dei minori non occupabili (trattandosi di condotta non sanabile materialmente) – comunicando il giorno di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, versando i contributi e ricorrendo, di norma, a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (full-time o part-time non inferiore a 20 ore settimanali). L’ottemperanza alla diffida ammette il trasgressore (o l’obbligato in solido) al pagamento della sanzione ridottissima:
- € 1.500 per ciascun lavoratore oltre a € 37,50 per ciascuna giornata di lavoro (ipotesi base, lavoro totalmente in nero);
- € 1.000 per ciascun lavoratore oltre a € 7,50 per ciascuna giornata di lavoro irregolare (ipotesi attenuata, lavoro parzialmente in nero).