Lavoro stagionale: possibile lavorare nelle more della conversione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, ha precisato che lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, può svolgere la nuova attività lavorativa non stagionale, dopo aver chiesto la conversione, nelle more del rilascio del nuovo permesso di soggiorno.
La circolare ministeriale giunge a questa conclusione partendo dall’art. 5, c. 9-bis del Dlgs 286/1998 che consente allo straniero, richiedente un permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, alle seguenti condizioni:
- la domanda di rilascio sia stata presentata entro otto giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
La ratio della norma, evidenzia la circolare, è quella di evitare che il lavoratore straniero non abbia la possibilità di lavorare durante il periodo necessario alla definizione dell’iter procedimentale relativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Anche se questa disposizione fa espresso riferimento al permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Ministero del lavoro (Nota n. 4079/2018) ne aveva esteso l’applicazione anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro.
Analogamente, alla luce dei principi di uguaglianza e di diritto al lavoro stabiliti dalla Costituzione italiana, nonché dell’applicazione del principio di ragionevolezza, il Ministero del lavoro ritiene che l’art.5, c.9 – bis sopra citato possa trovare applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.
Se, infatti, la finalità della legge come sopra ricordato è quella di consentire al lavoratore migrante di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l'esito dell'iter burocratico sulla sua domanda è ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione, tale finalità sussiste evidentemente, non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione.
In conclusione, dato che la domanda di conversione, come quella del rinnovo, rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare, anche in tali casi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine l’istruttoria, lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico).
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