L’INPS, con il messaggio n. 4653 del 15 marzo 2012, ha fornito le istruzioni operative in merito all’Accordo quadro, stipulato tra la Regione Lazio e le parti sociali, per la concessione e la fruizione, per l’anno 2012, degli ammortizzatori sociali in deroga (cig e mobilità).
Per ciò che concerne la cassa integrazione guadagni, si rammenta che beneficiari del trattamento sono tutti i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato, del settore privato, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista, in somministrazione, con contratto di inserimento e lavoranti a domicilio monocommessa, sospesi da datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, a eccezione dei datori di lavoro domestico, che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali a regime.
Non hanno diritto alla cig in deroga, invece, i lavoratori dipendenti sospesi da aziende destinatarie dei trattamenti a regime ovvero che non li abbiano utilizzati fino al loro esaurimento.
Beneficiari dell’indennità di mobilità in deroga sono i lavoratori licenziati da unità produttive ubicate nel territorio della Regione Lazio, che non siano in possesso dei requisiti per accedere all'indennità di mobilità ordinaria ovvero all'indennità di disoccupazione.
I lavoratori licenziati con diritto all'indennità di disoccupazione possono beneficiare della mobilità in deroga al termine del periodo di godimento della predetta indennità di disoccupazione, se ancora privi di occupazione.
I lavoratori beneficiari dell'indennità mobilità ordinaria con decadenza dal diritto nel corso del 2012, possono accedere al trattamento in deroga solo nei seguenti casi:
1) lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione entro il 2012, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall'Istituto previdenziale;
2) lavoratori inseriti in programmi di politica attiva del lavoro il cui accesso risulti subordinato alla titolarità del trattamento di mobilità fino alla chiusura del progetto;
3) lavoratori che costituiscono (o appartengono a) nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 18.000,00 (diciottomila/00).
Nel messaggio, l’Istituto ha fornito, altresì, le istruzioni relative al procedimento di concessione e di liquidazione, ai requisiti soggettivi ed alla misura e durata delle prestazioni.