L’ABI, con la lettera circolare prot. n. 998 del 22/05/2020, ha precisato che a seguito delle modifiche disposte dal DL 34/2020 (che ha esteso la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale da Covid-19 da 9 a 18 le settimane) le banche potranno valutare l’eventuale reiterazione dell’anticipazione su richiesta documentata del lavoratore a cui sia già stata riconosciuta per un precedente periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

La domanda dovrà contenere la durata prevista dell’ulteriore periodo di sospensione a zero ore, richiesta dal datore di lavoro, al fine di determinare l’importo aggiuntivo da anticipare.

L’ABI ricorda infatti che il 30 marzo 2020 è stata siglata una Convenzione con il Ministero del lavoro e le parti sociali con la quale è stata disposta l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale, tramite l’apertura di credito per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore) e da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’apertura del credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale, che avrà effetto solutorio del debito maturato, e ovviamente, che la reiterazione non è prevista nei confronti di chi già percepisce l’integrazione al reddito da parte dell’INPS.