La Fondazione studi dei CDL, con la circolare n. 1 del 1/02/2010, ha evidenziato alcune particolarità in merito alle incentivazioni correlate alle assunzioni dei lavoratori espulsi dal ciclo produttivo e introdotte dalla Finanziaria 2010.
Relativamente alla riduzione contributiva riconosciuta ai datori di lavoro che assumono (anche con contratto part time o a tempo determinato) beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali con almeno 50 anni di età (art. 2, c.134, primo periodo, L. 191/2009) la circolare precisa che il termine del 31/12/2010 deve essere inteso come ultimo giorno di instaurazione del rapporto di lavoro agevolato e non invece come il termine finale per fruire delle riduzioni contributive. Infatti una diversa lettura della norma tendente a considerare il 31/12/2010 come la fine di fruizione del beneficio, limiterebbe di fatto il campo di azione della norma vanificando la ratio del legislatore che è quella di incentivare l'occupazione.
Per quanto invece riguarda il prolungamento della durata della riduzione contributiva fino alla data di maturazione del diritto alla pensione (e comunque non oltre il 31/12/2010) per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno 35 anni di anzianità contributiva (art. 2, c.134, secondo periodo, L. 191/2009), la Fondazione Studi precisa che i lavoratori che devono essere assunti e che danno diritto all'incentivo sono quelli in mobilità (in questo caso è sufficiente che il lavoratore sia iscritto nelle liste indipendentemente dalla dimensione dell'azienda di provenienza) e quelli beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
Secondo la circolare deve ritenersi agevolato anche il contratto avviato prima del 1° gennaio u.s. e in scadenza nel corso del 2010.
Inoltre in merito all'anzianità contributiva, la Fondazione studi ritiene che il requisito dei 35 anni si intende soddisfatto anche se maturato in qualsiasi gestione (IVS).
Precisazioni infine sono state espresse sulle l'incentivazione prevista dall'art. 2, c.151 della L. 191/2009, che riconosce un'agevolazione economica ai datori di lavoro, che senza esservi tenuti assumono, a tempo pieno e indeterminato, i lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell'indennità di disoccupazione speciale edile.
In fatto che la norma prevede che l'aziende assume senza esserne tenuta per altri motivi vuol dire che l'assunzione non deve derivare ne da un obbligo di legge né da un accordo sindacale.
Il beneficio non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore, vi è una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari oppure intercorrono rapporti di collegamento o controllo.
La norma non è immediatamente operativa, ma necessita dell'emanazione di un decreto interministeriale.
Infine la Fondazione Studi conclude precisando che se il soggetto interessato all'assunzione è un disoccupato con almeno 50 anni di età ed il rapporto viene instaurato a tempo pieno e indeterminato trovano applicazione sia l'agevolazione di cui al comma 151 sia quella regolamentata dal comma 134, c. 2 della Finanziaria 2010.