Il Ministero del lavoro ha adottato un decreto, di concerto con il Ministro della salute, recante "Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Si stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le predette patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.