Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 7258 del 22 aprile 2013, ha pubblicato un vademecum relativo all’applicazione della L. n. 92/2012, rendendo noti alcuni importanti orientamenti interpretativi, di cui si mettendo in evidenza i più rilevanti.
Contratto a tempo determinato:
-    il primo contratto acausale può essere stipulato anche se tra il medesimo datore e lavoratore a termine siano intercorsi pregressi di lavoro di natura autonoma, ma mai in caso di precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata;
-    anche nel caso del primo contratto acasuale è possibile usufruire dei c.d. periodi cuscinetto di 30 o 50 giorni in caso di prosecuzione del rapporto oltre il termine originariamente fissato (la durata massima è quindi di 12 mesi e 50 giorni). In caso tuttavia di sforamento anche dei c.d. periodi cuscinetto di 30 o 50, la prestazione è considerata “in nero”, con applicazione della maxisanzione dal 31° o dal 51° giorno.
-    l’obbligo di rispettare gli intervalli in caso di successione tra contratti a termine, non sussiste solo in caso di assunzione del lavoratore in mobilità;
-    la contrattazione nazionale, territoriale o aziendale può ridurre gli intervalli anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate a processi organizzativi qualificati;
-    pur non essendovi divieti specifici, è opportuno evitare, dopo un primo contratto a termine, di assumere lo stesso lavoratore con contratto di lavoro intermittente senza il rispetto degli intervalli.
Contratto intermittente:
-    può essere stipulato anche se il rapporto di lavoro presenta esigui intervalli temporali tra una prestazione anche di rilevante durata e l’altra;
-    la contrattazione collettiva non può individuare i periodi di predeterminati riferendoli all’intero anno. Se il contratto individuale rinvia ad una previsione collettiva in tal senso, lo stesso sarà considerato a tempo indeterminato;
-    per ogni ciclo di 30 giornate in cui, per lo stesso lavoratore, non è stato adempiuto l’obbligo di comunicazione della chiamata, trova applicazione una sola sanzione.
Apprendistato:
-    se manca il libretto formativo, è possibile indicare il percorso formativo svolto anche mediante annotazione dell’attività espletata su un registro del datore di lavoro, senza particolari formalità;
-    la violazione delle norme sul tutor non comporta l’automatica applicazione delle sanzioni per la mancata formazione.
Lavoro accessorio:
-    può sempre essere attivato tenendo conto esclusivamente dei limiti di carattere economico. Non ha rilevanza la natura dell’attività e nemmeno la circostanza che in azienda siano eventualmente presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato.
Procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
-    è possibile presentarsi in DTL con un accordo precedentemente raggiunto in sede sindacale;
-    non deve essere espletata per le ipotesi di licenziamenti ad nutum, ovvero per i licenziamenti intimati durante il periodo di prova, per superamento del periodo di comporto e quello intimato all’apprendista al termine del periodo formativo.
Lavoro a progetto:
-    Il progetto può rientrare nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa e nel core business aziendale, ma non può limitarsi a sintetiche e generiche formulazioni standardizzate che identificano la ragione sociale descritta nella visura camerale del committente. 
-    L’elenco delle lavorazioni previsto dalla circolare 29/2012 che difficilmente possono essere svolte con un contratto di collaborazione sono soltanto utili ai servizi ispettivi durante lo svolgimento della loro attività di verifica, ma non costituiscono un indice di presunzione di subordinazione.