Per le sospensioni del mese di novembre le domande di CIG entro fine anno
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 27/11/2020 n.4484, ha precisato che le domande dei trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, ossia il 31 dicembre 2020.
L’intervento dell’INPS si è reso necessario perché, riguardo ai termini di trasmissione delle domande, la seconda parte del comma 5 dell’art. 12 del Decreto Ristori prevede che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (avvenuto il 29/10/2020). In virtù di tale previsione, detto termine si colloca alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, l’INPS ha previsto che tale termine sia differito al 31 dicembre 2020.
L’INPS, rende noto inoltre che con successiva circolare verranno fornite indicazioni operative in merito al trattamenti di integrazione salariale COvid-19 per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come previsti dal DL 137/2020 e 149/2020.
Riproduzione riservata ©