Assolombarda, nel rapporto n.2/2018, ha ricordato che il welfare in senso lato è il complesso di politiche messe in atto per garantire un tenore di vita minimo all’individuo, per dare protezione sociale ai cittadini e alle loro famiglie e consentire loro l’accesso ai servizi minimi necessari, quali ad esempio l’istruzione e la sanità.

A seconda di chi lo eroga i vari beni e servizi e di chi ne beneficia sono molte le declinazioni che il welfare può avere.

Secondo Assolombarda, il welfare aziendale ha per beneficiari i lavoratori (per questo motivo viene definito welfare occupazionale), e si presenta sia a carattere volontario, quando è il datore di lavoro che liberamente decide di predisporre un piano welfare, che negoziale (nel caso in cui sia istituito da un accordo collettivo, compreso il Contratto Nazionale).

Più precisamente sono tre le principali declinazioni del rapporto tra il welfare system e gli individui: da una parte il welfare di tipo universalistico, dove le prestazioni di welfare vengono garantite a tutti, senza discrimine riguardo lo status professionale, ed ha un occhio di riguardo, in particolare, per chi è indigente e non possiede i mezzi di sussistenza.

Al contrario con welfare occupazionale si intende l’insieme di tutti gli istituti di protezione sociale erogati nei confronti di lavoratori, atti a proteggere questi ultimi contro il rischio di infortuni e malattie o contro quello di perdere la propria attività lavorativa. Ad esempio questa prestazione sociale riguarda anche coloro che, per motivi anagrafici, non sono più attivi grazie all’istituto della previdenza sociale.

La terza accezione è quella relativa a schemi integrativi (assicurazioni e pensioni) liberalmente sottoscritti riconducibili alla categoria di welfare personale.

Talune prestazioni di welfare occupazionale possono essere di fonte esterna, come ad esempio le assicurazioni contro gli infortuni, in alcuni casi prescritte dalla legge e in altri dai contratti collettivi.

Per la maggior parte il welfare occupazionale è però di fonte aziendale, concesso unilateralmente da parte datoriale o fornito sulla base di accordi: in particolare quando esso si genera attraverso una contrattazione tra le parti si parla di welfare negoziato (o bilaterale).

Si è rilevato che per la maggioranza dei casi la somministrazione di beni avviene ancora del tutto o in parte per concessione unilaterale del datore di lavoro, tuttavia i fenomeni di negoziazione a vari livelli sono spesso presenti e il loro numero è in crescita.

Il welfare, infine, viene distinto in pubblico o privato in base alla fonte di finanziamento: come evidenzia lo schema (caselle tratteggiate) sono forme di welfare pubblico quello universalistico e quello occupazionale obbligatorio per legge mentre sono forme di welfare privato tutte le altre.