La comparazione dei lavoratori da mettere in mobilità può essere effettuata solo con riguardo ai lavoratori addetti al settore o al ramo d'azienda interessato alla chiusura o alla ristrutturazione e non a quelli addetti all'intero complesso organizzativo e produttivo (Cass. 10/05/203 n.7169).
La Suprema Corte ha però chiarito che è in ogni caso necessario accertare preventivamente che la riorganizzazione riguarda effettivamente in via esclusiva il settore o il ramo d'azienda ed esaurisce in tale ambito i suoi effetti.
Rimane confermato l'obbligo per il datore di lavoro di verificare la possibilità di reimpiego dei lavoratori nel settore o nel ramo mantenuto in attività.