Legge Bossi Fini: incostituzionale l'espulsione senza contraddittorio
A cura della redazione
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 15 luglio 2004 (Pres. Zagrebelsky, Red. Mezzanotte) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Legge Bossi Fini) nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, così come era stabilito dall'art. 13 della Bossi Fini, è eseguito prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria; lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. L'espulsione senza contradditorio vanifica la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore.