L’INPS, con la circolare n. 69 del 15 giugno 2022, ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito agli obblighi contributivi dei datori di lavoro che accedono alle prestazioni di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’art. 1, commi da 286 a 288, della L. 178/2020.

Allo scopo, si ricorda che il c. 286 del citato art. 1 ha previsto che, al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potevano concedere, nell'anno 2021, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

I periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga potevano essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale, escludendo chi vi avesse acceduto per la prima volta. Considerato, inoltre, l’ambito di applicazione delle disposizioni in parola, riferite a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, gli ulteriori dodici mesi non potevano essere concessi alle aziende che avessero utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 con causale “COVID-19”.

Con la circolare in commento, l’INPS ha chiarito che il contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 148/2015 trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga. Ne consegue che anche i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1, c. 286, della Legge di Bilancio 2021 sono tenuti al versamento del citato contributo addizionale.

La suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale). Si rammenta, inoltre, che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Tenuto conto che per le integrazioni salariali di cui all’art. 1, commi da 286 a 288, della legge di Bilancio 2021, è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, le imprese autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, si devono attenere alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio 6129/2015, al quale si rinvia.