Legge semplificazioni: le novità per il lavoro
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 281-2025 è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2025 n. 182, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. La norma introduce anche le seguenti novità in materia di lavoro.
Immigrazione (art. 4)
All’art. 22, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 286/1998, che prevede l’obbligo del datore di presentare allo sportello unico per l’immigrazione idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, viene aggiunto un nuovo periodo. Più precisamente, si stabilisce che nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell’idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.
Sempre nell’art. 22 viene poi inserito il nuovo comma 5-quater.1, che prevede una riduzione a 30 giorni del termine massimo per il rilascio da parte dello sportello unico per l’immigrazione del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
Immobili da destinare ai lavoratori del settore turistico-ricettivo (art. 12)
Sono introdotte semplificazioni alle disposizioni agevolative in materia di ristrutturazione di immobili destinati ai lavoratori del comporta turistico-ricettivo, sempre che gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione inizino entro il 31 dicembre 2026 e sussistano gli ulteriori presupposti di cui al d.l. 95/2025 (L. n. 118/2025).
Marittimi (art. 15)
Con una modifica dell’art.172-bis del codice della navigazione, viene prevista l’esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco del personale in caso di personale arruolato per più navi dello stesso armatore ai sensi dell’art. 327 dello stesso codice. Inoltre, ai fini assicurativi, si prevede che l'armatore autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi, ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate, deve comunicare settimanalmente all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi.
Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (art. 21)
Si riduce da 90 a 30 giorni il termine disciplinato dal comma 6 dell’art. 27-quater del d.lgs. n. 286/1998, entro cui lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro o comunica al datore di lavoro il rigetto della richiesta di rilascio della Carta blu UE, prevista per l’ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.
Integrazioni salariali (art. 22)
All'articolo 8 del d.lgs. n. 148/2015 viene aggiunto il nuovo comma 2-bis, con cui si prevede che il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la necessaria comunicazione.
Lavoro occasionale in agricoltura (art. 23)
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale in agricoltura, come disciplinato dall’art. 1, comma 343 della L. n. 197/2022 (LoAgri).
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