Legittimo l'utilizzo di documenti aziendali per la difesa in giudizio del lavoratore
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7993 del 21 maggio 2012, ha stabilito che non comporta violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. l’utilizzo di copie di documenti aziendali per la difesa, in giudizio, del lavoratore.
In particolare, secondo giurisprudenza costante, il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda; ne consegue la legittimità della produzione, in giudizio, dei suddetti atti, trattandosi di prove lecite (Cass. n. 3038/2011). Tale orientamento vale anche, con riferimento all’utilizzazione, da parte del lavoratore, di documenti aziendali di carattere riservato allorché la produzione in giudizio dei documenti è determinata al fine di esercitare il diritto di difesa, di per sé da considerarsi lecita per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto dalla Legge n. 675 del 1996, articolo 12 (Cass. n. 22923/2004).
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