L'erogazione periodica del TFR è possibile solo in presenza di norme collettive che lo prevedano
A cura della redazione

La Fondazione Studi CDL, con la risposta al quesito dell’8 marzo 2012, ha precisato che l’erogazione periodica del TFR è possibile solo in presenza di norme collettive che lo prevedano.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito l'invalidità della pattuizione, individuale o collettiva, che disponga l'anticipazione mese per mese del trattamento di fine rapporto nella retribuzione corrente con conseguente assoggettabilità a prelievo previdenziale delle somme così corrisposte (Cass. 11 novembre 2002, n. 15813).
La Corte giunge a detta decisione basandosi sull'assunto, già confermato in altre pronunce, in base al quale la natura giuridica di un'erogazione “va accertata in base alla funzione obiettiva ed alla disciplina concreta dell'erogazione stessa” (Cass. 24 settembre 1991) a nulla rilevando la denominazione attribuita dalle parti all'erogazione.
A seguito delle recenti novità legislative, l'attuale quadro normativo sembrerebbe però consentire un'interpretazione maggiormente possibilista rispetto a quella della Suprema Corte.
La Legge finanziaria per il 2007, com'è noto, nel disciplinare la materia della previdenza complementare, ha appunto previsto che per le aziende con una forza lavoro di almeno 50 dipendenti il Tfr venga versato ad un apposito fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps per conto della medesima.
Nel decreto ministeriale attuativo, emanato in data 30 gennaio 2007, fra le altre cose, all'art. 1, comma 8, viene stabilito che l'obbligo di conferimento del “contributo” anzidetto non ricorre con riferimento “ai lavoratori per i quali i Ccnl prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi”.
La disposizione, quindi, nel momento in cui prevede l'esenzione del conferimento del contributo nelle ipotesi in cui i Ccnl contemplino la corresponsione periodica delle quote di Tfr maturato, ammette implicitamente la possibilità da parte dei contratti collettivi di derogare alla disciplina di legge.
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