L’INPS, con la circolare 2/04/2015 n.68, ha aggiornato, in base alla variazione accertata dall’ISTAT pari allo 0,2%, le tabelle diffuse con la circolare 64/2014 riguardanti i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate dai liberi professionisti nel corso dell’anno 2015.

A tutti gli interessati vengono messi a disposizione l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,2% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (tabella I/2015) ed i coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 0,2% (tabella II/2015).

L’INPS ha poi fornito anche le istruzioni ed alcuni esempi sul corretto utilizzo delle tabelle.

In particolare per determinare la rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione. L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2015 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l'ammortamento.

Mentre per la determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito, il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2015 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.